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Il personale ATA che, avvalendosi dell’art. 59 del CCNL del 29.11.2007, abbia accettato contratti a tempo determinato complessivamente per tre anni, perde la titolarità dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato, anche se tali incarichi sono stati assunti non consecutivamente.
Detto personale, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del CCNI mobilità 2022/25, è obbligato a presentare domanda di mobilità per l'assegnazione di una nuova sede definitiva.
La nota ricorda gli adempimenti in capo ai Dirigenti Scolastici per l'individuazione di detto personale e fornisce indicazioni operative.